Obbligatorio rispettare parametri riferiti alla domanda turistica e due riferiti all’offerta turistica

Anche per preservare la valenza dell’imposta di soggiorno

economia turisticaBari – CON recente delibera, la Giunta regionale pugliese ha approvato le “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco regionale di Comune ad economia prevalentemente turistica e citta d’arte”, nelle more di una nuova regolamentazione della materia.

L’abrogazione del precedente regolamento. ”La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 11, in attuazione della l.r. n. 11/2003, ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Citta d’arte tenuto presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia. L’ elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno. Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, la l.r. n. 11/2003 è stata abrogata e conseguentemente il citato regolamento regionale.

La sua abrogazione ha determinato un vuoto normativo che impedisce di dare completa attuazione all’art. 4 d.lgs 23/2011, precludendo ai Comuni pugliesi interessati la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno in quanto Comuni ad economia prevalentemente turistica e di Citta d’arte”.

I criteri.
NELL’ELENCO REGIONALE DEI COMUNI ad ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA e CITTA’ d’ARTE 
Art. 1. Oggetto
1 Nelle more dell’adozione di una nuova regolamentazione della materiale presenti linee guida disciplinano i criteri per la qualificazione di un Comune come “Comune ad economia prevalentemente turistica” ovvero “Città d’arte”, nonché la procedura di iscrizione al relativo elenco, ai fini di cui all’art. 4 dlgs. 23/2011 e ss.mm. e ii.
Art. 2 Comuni ad economia prevalentemente turistica 
1 Sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è presente un sito di interesse storico – artistico inserito dalli UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all’offerta turistica.
Parametri riferiti alla domanda turistica: 1. arrivi su popolazione residente:0,3; 2. presenze su popolazione residente :2,0; 3. arrivi su superficie territoriale (kmq):50; 4. presenze su superficie territoriale (kmq):300; 5.presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq):450.
Parametri riferiti all’offerta turistica: 1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti):5,59; 2.strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti):0,3 3.unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali:1%; 4.addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
4 1 parametri riferiti alla domanda turistica sono calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale. Il calcolo è effettuato tenendo conto dei dati relativi all’ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT.
5 1 parametri riferiti all’ offerta turistica sono calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT.
6 Sono da considerarsi connesse con il turismo le seguenti attività: _. attività alberghiera ed extralberghiera; – attività delle Agenzie di viaggi turismo; – attività delle guide e degli accompagnatori turistici; – noleggio autovetture ; – noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; – organizzazioni di convegni e mostre; – stabilimenti balneari ; – attività di biblioteche, archivi,musei ed altre attività culturali ; _ stabilimenti idropinici e idrotermali .
Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro indicato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica è ammessa una tolleranza inferiore al 10%.
Art. 3 Città d’Arte
1. Sono considerate città d’arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti: – Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.Igs. n.42/2004 e ss.mm.e ii; – ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.Igs, n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico; – presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici; – presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche; – presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali; – presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .

 

Fonte: Statoquotidiano